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Calendario delle scadenze fiscali 
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Scadenze fiscali
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lunedì 01 marzo 2010 |
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Principali scadenze fiscali di marzo 2010 per gli operatori immobiliari
3 marzo
- Imposta di registro su locazioni:
I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di
registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Il
codice tributo mod. f23 sarà:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
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Scadenze fiscali
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lunedì 01 febbraio 2010 |
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Principali scadenze fiscali di febbraio 2010 per gli operatori immobiliari
18 febbraio
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza del mese precedente:
I datori di lavoro devono provvedere al versamento dei contributi INPS
sulle retribuzioni di Gennaio. Il versamento, a mezzo F24, si effettua
con il cod. tributo DM10.
- Versamento del contributo INPS Gestione Separata Legge n. 335 del 1995:
I committenti devono provvedere al versamento dei contributi INPS per i
lavoratori parasubordinati utilizzando il cod. tributo CXX o C10 (per i
titolari di pensione diretta o per gli iscritti ad altra forma
previdenziale obbligatoria).
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di Gennaio:
I sostituti d'imposta che hanno corrisposto compensi nel mese di
Gennaio devono versare le ritenute operate a mezzo F24 con cod. tributo
1040.
- Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese di Gennaio:
I preponenti devono versare le ritenute operate sulle provvigioni
corrisposte nel mese di Gennaio, a mezzo F24, con cod. tributo 1038
(ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, agenzia,
mediazione e di rapporti di commercio).
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese di Gennaio: I sostituti d'imposta devono effettuare il versamento a mezzo F24 utilizzando i codici:
- 1001 (ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguaglio);
- 1002 (ritenute su emolumenti arretrati);
- 1012 (ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro).
- Versamento dell'addizionale regionale IRPEF sulle competenze di Gennaio:
Versamento dell'addizionale regionale trattenuta ai lavoratori
dipendenti o pensionati sulle competenze di Gennaio a seguito
delle operazioni di conguaglio o di cessazione del rapporto di lavoro.
Codice tributo: 3802.
- Versamento ritenute alla fonte su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel mese di Gennaio:
I sostituti d'imposta effettuano il versamento utilizzando il cod.
tributo 1004 (ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente).
Questo codice dovrà quindi essere utilizzato dai
committenti di lavoro a progetto per il versamento delle ritenute sui
compensi e sulle indennità per la cessazione del rapporto.
- Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese di Gennaio: Si utilizzerà il cod. tributo 1040.
- Versamento dell'IVA di Gennaio: I contribuenti mensili devono versare l'imposta calcolata con la liquidazione di Gennaio. Cod. tributo: 6001.
- Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR:
I datori di lavoro versano il saldo dell'imposta sostitutiva calcolata
sulle rivalutazioni del fondo trattamento di fine rapporto, scomputando
l'acconto già versato a Dicembre. Cod. tributo: 1713.
19 febbraio
- Presentazione elenchi intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari effettuati nel mese di Gennaio:
Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli
elenchi mediante raccomandata, invio telematico o presentazione diretta
presso gli uffici doganali.
- Versamento dei contributi ENASARCO riferiti al 4° trimestre dell'anno precedente, relativi agli agenti e rappresentanti: I datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia devono effettuare il versamento a mezzo conto corrente postale.
26 febbraio
- Invio telematico della comunicazione annuale dati IVA: Scade il termine per l'invio telematico della comunicazione annuale dati IVA relativa all'anno precedente.
- Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di Gennaio: Scade il termine per questo adempimento a carico degli Enti Non Commerciali. Codice tributo: 6099.
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Scadenze fiscali
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venerdì 01 gennaio 2010 |
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Principali scadenze fiscali di gennaio 2010 per gli operatori immobiliari
15 gennaio
- Versamento dell'IVA dovuta per il mese di Dicembre al netto dell'acconto versato:
I contribuenti soggetti passivi IVA in regime mensile devono effettuare
il versamento dell’imposta dovuta per l’ultimo mese dello scorso anno
scomputando quanto già versato a titolo di acconto. Codice tributo F24:
6012.
- Versamento dell’IVA dovuta per il mese di Novembre dell'anno precedente (Contabilità presso terzi):
I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità optando per il regime previsto dall'art. 27, 1° comma DPR
633/72 devono versare l’IVA di Novembre. Codice tributo F24: 6012.
- Versamento dei contributi INPS sulle retribuzioni dei dipendenti di competenza di Dicembre:
I datori di lavoro devono versare i contributi INPS dovuti sulle
retribuzioni di Dicembre 2004. Codice tributo F24: DM10 (Versamenti o
compensazioni relativi a modelli DM10/2).
- Versamento delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese di Dicembre:
I sostituti d’imposta devono versare a mezzo F24 le ritenute operate
sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente utilizzando il codice
tributo 1038 (ritenute su provvigioni per rapporti di commissione,
agenzia, mediazione e di rapporti di commercio).
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di Dicembre:
Entro tale termine i sostituti d’imposta devono versare le ritenute sui
compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente. Si utilizzerà
il codice tributo 1040 (Ritenute sui redditi di lavoro autonomo:
compensi per l’esercizio di arti e professioni).
- Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese di Dicembre:
Entro tale termine devono essere versate le ritenute sui redditi
corrisposti nel mese di Dicembre utilizzando il codice tributo
1001 (Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità
aggiuntive e relativo conguaglio) 1002 (Ritenute su emolumenti
arretrati) 1012 (Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di
lavoro).
- Ravvedimento operoso per omessi versamenti di imposta in scadenza il 16 Dicembre:
Scade il termine per poter beneficiare del ravvedimento “breve” entro i
30 giorni dal termine legalmente fissato. Si verserà la sanzione
ridotta del 3,75% dell’importo omesso (codice tributo 8904 per la
sanzione IVA oppure 8906 sanzione per i sostituti d’imposta). L’importo
omesso sarà maggiorato degli interessi legali calcolati per ogni giorno
di ritardo (al tasso del 2,5%).
- Versamento delle ritenute
alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia
corrisposte nel mese di Dicembre: Si utilizzerà il codice
tributo 1040 – Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per
l’esercizio di arti e professioni.
- Versamento del contributo
INPS - Gestione separata lavoratori autonomi - sui compensi corrisposti
nel mese di Dicembre ai soggetti iscritti nella gestione separata:
Si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo: C10 (Versamenti dei
committenti per i collaboratori coordinati e continuativi gia iscritti
ad altra forma pensionistica obbligatoria), CXX (Versamenti dei
committenti per i collaboratori coordinati e continuativi privi di
altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di
aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale).
21 gennaio
- Scadenza del termine per il ravvedimeno operoso breve per omesso/insufficiente versamento del saldo ICI:
I proprietari di beni immobili o titolari di diritti reali di godimento
sugli stessi possono sanare l’irregolarità entro i 30 giorni versando
la sanzione ridotta del 3,75% con la somma dovuta aumentata degli
interessi per ogni giorno di ritardo (al tasso legale del 2,5%).
29 gennaio
- Imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. I titolari di contratti di locazione utilizzeranno per il versamento i codici tributo:
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive
114T - Imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti)
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità
- Presentazione in via telematica del Modello Unico:
E’ l’ultimo giorno per persone fisiche, società di persone e soggetti
equiparati, soggetti Ires (ex Irpeg), nonché per gli intermediari
abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che non
hanno presentato il modello Unico.
- Imposta comunale sulla pubblicità e sulle affissioni:
In un'unica soluzione o come prima rata trimestrale per l'anno in corso
a mezzo bollettino di conto corrente postale.
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Scadenze fiscali
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martedì 01 dicembre 2009 |
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Principali scadenze fiscali di dicembre 2009 per gli operatori immobiliari
15 dicembre
- Registrazioni IVA:
I contribuenti forfettari e quelli con contabilità super semplificata –
i cosiddetti forfettino e forfettone – devono annotare l'ammontare
complessivo, suddiviso per aliquote, delle operazioni effettuate nel
mese precedente. L'annotazione può essere fatta sui registri IVA. Entro
oggi debbono essere registrati riepilogativamente i corrispettivi del
mese precedente, purché certificati da scontrino o ricevute fiscali (in
caso di esonero vanno rispettati i termini giornalieri ordinari).
- Fatturazione differita:
Entro oggi occorre emettere e registrare le fatture per i beni
consegnati o spediti durante il mese precedente. Tali fatture incidono
sulla liquidazione in corso.
- Versamenti unificati (modello F24): Entro oggi va effettuato il versamento unificato di imposte, ritenute e contributi. Ecco i principali adempimenti:
- versamenti IVA
I contribuenti mensili devono versare l'imposta relativa alle
operazioni di novembre (codice tributo 6011). Per usufruire
della detrazione IVA sugli acquisti, occorre registrare gli acquisti
prima della relativa liquidazione.
- Ritenute alla fonte
I sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente:
- sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- sui compensi di lavoro autonomo;
- sui redditi di capitale, ecc;
- sulla rivalutazione del TFR (acconto sull’imposta sostitutiva, cod. 1712).
- Contributi INPS
I datori di lavoro devono versare i contributi per i lavoratori
dipendenti, compresi quelli dei dirigenti, calcolati sulle retribuzioni
del mese precedente.
- Lavoratori parasubordinati
I
committenti devono versare alla gestione separata INPS i contributi sui
compensi pagati nel mese precedenti per i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa. L’aliquota è del 15% per i titolari di
pensione diretta, del 10% per gli iscritti ad altre Casse di previdenza
e per i titolari di pensione indiretta e del 17,80% - che sale al
18.60%, per redditi oltre € 37.883 – per chi non è iscritto ad altre
forme pensionistiche obbligatorie (i codici di versamento sono i
seguenti: C10 per i versamenti del 10 o del 15% e CXX per quelli del
17,80%).
- Regolarizzazioni per imposte non versate
I
contribuenti che non hanno versato le imposte (o che le hanno versate
in misura ridotta) entro la scadenza del 16 novembre possono farlo
entro oggi, versando anche la sanzione ridotta pari ad 1/8 del minimo
(30%), quindi del 3,75%, oltre agli interessi al tasso legale (2,5%),
maturati dalla data della scadenza non rispettata. L'imposta dovuta,
sommata agli interessi, si versa in banca o in posta tramite modello
F24. Anche la sanzione va inclusa nel modello F24, indicando il codice
corrispondente al tipo di omissione commessa (es.: 8901 per IRPEF, 8918
per IRES, 8904 per IVA, 8906 per ritenute, 8907 per IRAP, 8902 per
addizionale regionale, 8903 per addizionale comunale, ecc.) e l’anno al
quale si riferisce.
22 dicembre
- Eredi:
Versamento a saldo delle imposte e dei contributi dovuti in base alla
dichiarazione dei redditi per l'anno in corso da parte delle persone decedute
dopo il 31 marzo.
- ICI: Scadenza della seconda rata
a saldo dovuta per l'anno in corso. Il versamento va effettuato direttamente o
tramite conto corrente alla concessionaria nella cui circoscrizione è
compreso il Comune ove è situato l'immobile. Per alcuni Comuni è
possibile versare in banca con modello F24. Attenzione: ci sono dei
Comuni che hanno istituito nuovi c/c ad essi intestati direttamente, da
versare su bollettini particolari, alcuni anche di colore nero. Si
devono usare le aliquote stabilite per l’anno in corso per cui, se esse
sono cambiate rispetto allo scorso anno, il versamento a saldo sarà
pari al totale dovuto meno il primo acconto. I versamenti non superiori
a €. 2,07 non vanno eseguiti (se eccedenti si versano per intero). I
soggetti non residenti che non hanno versato la prima rata devono
versare l'intero, maggiorato del 2,5%. Se nel corso dell'anno precedente ci sono
state variazioni alla situazione degli immobili (acquisti o vendite,
mutazione di residenza, ecc.), nel calcolo dell'imposta occorre tenere
conto delle stesse, versando la differenza rispetto all'acconto. Se
risulta un credito questo potrà essere chiesto a rimborso. La
dichiarazione per le modifiche intervenute nell’anno andrà invece
presentata al Comune ove è situato l'immobile, nel prossimo anno, entro
gli stessi termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
29 dicembre
- Affitti: Per
i contratti di affitto di durata superiore a 30 giorni, anche se di
importo annuale complessivo non superiore a € 1.291,14, cominciati o
rinnovati all'inizio del mese, deve essere versata l'imposta annuale di
registro del 2%. Il versamento si effettua su modello F23 in banca, in
posta o dal concessionario (cod. 115T prima annualità - 112T annualità
successive - 107T intero periodo - 114T proroghe).
- Regolarizzazioni per imposte non versate: I
contribuenti che non hanno versato la seconda rata di acconto delle
imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza
del 30 novembre, possono farlo entro oggi, versando anche la sanzione
ridotta pari ad 1/8 del minimo (30%), quindi del 3,75%, oltre agli
interessi al tasso legale (2,5%), maturati dalla data della scadenza
non rispettata. L'imposta dovuta, sommata agli interessi, si versa in
banca o in posta tramite modello F24. Anche la sanzione va inclusa nel
modello F24, indicando il codice corrispondente al tipo di omissione
commessa (es.: 8901 per IRPEF, 8905 per IRPEG, 8907 per IRAP) e l’anno
al quale si riferisce.
- Registrazioni IVA: Scadono i termini per le consuete registrazioni di fine mese.
- Regolarizzazioni per imposte non versate:
I contribuenti che non hanno versato la seconda rata di acconto delle
imposte (o che le hanno versate in misura ridotta) entro la scadenza
del 1° dicembre, possono farlo entro oggi, versando anche la sanzione
ridotta pari ad 1/8 del minimo (30%), quindi del 3,75%, oltre agli
interessi al tasso legale (2,5%), maturati dalla data della scadenza
non rispettata. L'imposta dovuta, sommata agli interessi, si versa in
banca o in posta tramite modello F24. Anche la sanzione va inclusa nel
modello F24, indicando il codice corrispondente al tipo di omissione
commessa (es.: 8901 per IRPEF, 8918 per IRES, 8907 per IRAP) e l’anno
al quale si riferisce.
- Contributi volontari INPS :Scade
il termine per il versamento dei contributi relativi al 3° trimestre
2005 sui bollettini di c/c postale inviati dall’INPS.
- Trasparenza fiscale: Scade il termine per effettuare l’opzione per tale regime in via telematica.
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Scadenze fiscali
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lunedì 02 novembre 2009 |
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Principali scadenze fiscali di novembre 2009 per gli operatori immobiliari
3 novembre
- Scadenza per la presentazione del Mod. 770 ordinario esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario
- Presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi alla applicazione degli Studi di Settore
Tali modelli costituiscono parte integrante della dichiarazione dei
redditi modello UNICO e devono essere inviati esclusivamente in
via telematica unitamente alla dichiarazione
- Presentazione dichiarazione in via telematica - Unico Società di Persone
Sulla base delle disposizioni del D.P.R n. 322 del 1998, e successive
modificazioni, il Modello UNICO Società di Persone deve essere
presentato entro il 2 novembre 2005, se la presentazione viene
effettuata in via telematica, direttamente o tramite un intermediario
abilitato alla trasmissione (società del gruppo o soggetto incaricato
di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998).
17 novembre
- Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati
Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su redditi
di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel mese precedente.
Codice tributo 1001 (ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte,
mensilità aggiuntive e relativo conguaglio), 1002 (ritenute su
emolumenti arretrati) e 1012 (ritenute su indennità per cessazione di
rapporto di lavoro)
- Addizionale Regionale IRPEF
Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta
ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze di ottobre 2005
a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno. Codice tributo
3802 (Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche - Sostituti d'imposta).
- Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Entro tale data si deve procedere al versamento delle ritenute alla
fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti
nel mese precedente. Codice tributo da utilizzare: 1004 (Ritenute sui
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
- Ritenute sui redditi di lavoro autonomo
Versamento delle ritenute alla fonte operate sui redditi di lavoro
autonomo corrisposti nel mese di Ottobre. Il codice tributo da
utilizzare è il 1040.
- Ritenute su provvigioni di agenzia, mediazione, commissione e rapporti di commercio
Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte sulle
provvigioni corrisposte nel mese precedente. Codice tributo: 1038
- Ritenute perdita avviamento commerciale
Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di
avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente. Codice tributo:
1040
- Ritenute su interessi e redditi di capitale vari
Scade il termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese
precedente.
Codici tributo: 1025 (ritenute su obbligazioni e
titoli similari), 1029 (ritenute su interessi e redditi di capitale
diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti), 1031 (redditi
di capitale di cui al codice 1030 e interessi - soggetti non
residenti), 1243 (proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti
da organizzazioni estere di imprese residenti), 1245 (proventi
derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti).
- IVA Contribuenti trimestrali
Versamento dell'IVA dovuta per il terzo trimestre con la
maggiorazione dell'1% (ad esclusione dei regimi speciali di cui
all'art.74, comma 4, D.P.R. 633/72). Codice tributo 6033.
- IVA - Contribuenti mensili Versamento dell'imposta relativa al mese di Ottobre. Codice tributo 6010.
- IVA - Contribuenti con contabilità presso terzi
I contribuenti IVA mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della
contabilità (opzione ex art. 27, 1° comma DPR 633/72) devono versare
l'imposta per il secondo mese precedente. Codice tributo: 6010.
- IVA - Versamento rateale dell'imposta annuale
Versamento della 9^ rata dell'IVA relativa all'anno precedente risultante dalla
dichiarazione annuale (con applicazione degli interessi nella misura
dello 0,5% mensile a decorrere dal 16 marzo). Codice tributo:
6099.
- INPS - Contributi mese di Ottobre I datori di
lavoro devono versare i contributi per le retribuzioni del mese
precedente e risultanti dai modelli DM10.
- INPS - Gestione Separata
I committenti devono effettuare il versamento dei contributi
previdenziali previsti per i soggetti obbligati all'iscrizione nella
gestione separata INPS L. 335/95.
Codice tributo: C10 (contributo
previsto per i soggetti già iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria)oppure CXX (contributo relativo a soggetti privi di altra
copertura previdenziale).
- IRPEF - Imposta trattenuta per assistenza fiscale
Versamento della 4^ rata dell'IRPEF a titolo di saldo per l'anno prededente e di 1°
acconto per l'anno in corso, con applicazione degli interessi nella misura dello 1,5%,
trattenuta dalle retribuzioni e dalle pensioni del mese precedente ai
lavoratori e pensionati che hanno richiesto l'assistenza fiscale
(Mod.730)
- Unico - Versamenti rateali Per i
soggetti che hanno scelto nella dichiarazione Unico il pagamento
rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro il 21 giugno
scade il termine per il versamento della rata n. 6. Se hanno effettuato
il primo versamento tra il 22 Giugno e il 20 Luglio scade invece
la rata n. 5. Analogamente per i soggetti IRES con periodo di imposta
coincidente con l'anno solare e che hanno approvato il bilancio entro
120 gg. dalla chiusura.
- IVA Unico Versamento
rateale Per i soggetti che hanno scelto nella dichiarazione Unico
il pagamento rateale ed hanno effettuato il 1° versamento entro il 21
giugno scade il termine per il versamento della 6^ rata dell'Iva
relativa all'anno precedente risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata
dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03 -
21/06 (con applicazione degli interessi nella misura del 2,42%).
Se il primo versamento è invece stato effettuato tra il 22 Giugno e il
20 Luglio la rata in scadenza è la n. 5. Analogamente per i
soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare e
che hanno approvato il bilancio entro 120 gg. dalla chiusura.
27 novembre
- Sostituti d'imposta
dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di
seconda o unica rata di acconto Irpef. Se il contribuente vuole che la
trattenuta della seconda o unica rata di acconto Irpef sia effettuata
in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di
liquidazione (perché, ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola
che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non sia
effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro
il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo
che eventualmente ritiene dovuto.
- Affitti: per i contratti di
affitto di durata superiore a 30 giorni, anche se di importo annuale
complessivo non superiore a Euro 1.291,14, cominciati o rinnovati
all'inizio del mese di agosto deve essere versata l'imposta
annuale di Registro del 2%. Il versamento si effettua in banca, in
posta o dal concessionario (cod. 115T prima annualità - 112T annualità
successive - 107T intero periodo - 114T proroghe).
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