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Guida pratica per chi vende
Il
venditore ha l’obbligo di denunciare in questura (entro 48 ore)
l’avvenuta vendita dell’immobile in apposito modulo. Per omessa
denuncia è prevista una sanzione amministrativa da € 103,30 a €
1.550,00.
Costruttore/Venditore
Nel contratto
preliminare di compravendita di un immobile è meglio prevedere clausole
che prevedano penalità giornaliere per ritardata consegna per evitare
grosso risarcimento danno.
Modifiche richieste dall’acquirente in
corso d’opera sull’immobile è bene farle per iscritto con preventivo e
prezzo definito e farlo accettare con data e modalità di pagamento.
Modifiche non concordate al momento del preliminare il venditore può rifiutare l’esecuzione.
Allegare e consegnare al preliminare di compravendita nonché farsi
firmare capitolato lavori e descrizione tecnica delle opere, prospetto,
concessione edilizia e sue varianti, regolamento di condominio e
consorzio (qualora non fossero pronti, si riserva di redigerli in
seguito, sottoscrivendoli nel preliminare di compravendita).
Nel
preliminare è importante inserire la clausola per la quale l’acquirente
si o non si obbliga a rimborsare al venditore i contributi per gli
allacciamenti ai pubblici servizi. E’ consuetudine che gli
allacciamenti ai servizi sia tutto compreso infatti si presume
l’utilizzazione dell’immobile al suo uso che costituiscono condizioni
per l’abitabilità. Diversamente sono le utenze private i cui costi sono
a carico degli utenti.
Nel caso si venda un’immobile in corso di
costruzione il contratto preliminare può essere trascritto. Per essere
trascritto deve indicare la superficie utile dell’immobile nonché le
quote di diritto spettante all’acquirente espressa in millesimi.
Quando la costruzione dell’edificio è ultimata gli effetti si
riproducono ante un notaio scelto dalla parte acquirente. Un eventuale
differenza di superficie non produce effetto se entro un ventesimo
rispetto a quello indicato nel contratto preliminare.
Un tipo di
garanzia di buon fine della compravendita da rilasciare all’acquirente
può essere costituita da una fideiussione bancaria.
Opzione di acquisto
Con tale contratto il venditore concede a chi è interessato il diritto
di acquistare un immobile entro un determinato termine a un determinato
prezzo a una determinata modalità di pagamento.
Si tenga presente
che il corrispettivo o deposito lasciato al momento della firma
dell’opzione di acquisto non costituisce caparra.
Caparra o acconto prezzo
Nel contratto preliminare di compravendita si consiglia di utilizzare
la caparra “confirmatoria” che lascia libere le parti di rinunciare
alla vendita o all’acquisto perdendo la caparra (acquirente) o
restituendo il doppio della caparra (venditore). Mentre “l’acconto
prezzo” le parti si obbligano a pagare l’intero prezzo e a vendere
l’immobile.
Quando si vende un immobile occupato da un
inquilino e quest’ultimo si rifiuta di andare via e c’è l’impegno del
venditore nel preliminare “….libero da persone e cose….” l’acquirente
può chiedere la rescissione del preliminare di compravendita e la
restituzione della caparra raddoppiata. In contratto di questo genere
la libertà dell’immobile da persone e cose è da ritenersi clausola
essenziale. L’inquilino può pretendere la “buon’uscita” per liberare
l’immobile questo ricadrebbe sul venditore salvo patti diversi
sottoscritti nel preliminare.
Il venditore deve consegnare,
alla sottoscrizione del preliminare di compravendita, regolamento
condominiale, consortile e quant’altro si alleghi all’atto ufficiale di
vendita, per poterli accettare e dichiarare di ben conoscere.
Il
venditore ha obbligo di consegnare: atto di provenienza o qualsiasi
altro titolo di proprietà che attesti la legittimità del bene;
concessione edilizia e abitabilità, planimetria catastale,
certificazione catastale con rendimento catastale; ricevute pagamento
ultimo anno ICI, nettezza urbana, acqua, gas, enel, telefono,
condominio e consorzio nonché Regolamento condominiale e consortile (se
fosse all’interno di un condominio e consorzio), cedola mutuo (ultimo
rateo) qualora l’acquirente si accolli il mutuo residuo alle condizioni
dell’istituto erogante nonché copia del contratto di mutuo che si è
stipulato; se il mutuo non interessa dobbiamo fornire ricevuta
dell’avvenuto pagamento, dichiarazione liberatoria della banca,
consenso alla cancellazione d’ipoteca, copertura assicurativa (se
esiste); Se il venditore è una società: certificato camerale.
Tasse e spese per l’acquisto della casa, a carico dell’acquirente se vende un privato
L’acquisto è soggetto a imposta di registro del 7% oltre il 2% imposta
ipotecaria e 1% imposta catastale, pari al 10% sul valore dichiarato in
atto.
Si tenga presente che se l’acquisto è prima casa l’imposta di
registro è del 3% sul valore dichiarato oltre imposta catastale ed
ipotecaria in misura fissa di € 129,11 cadauna.
Se l’immobile verrà
rivenduta entro 5 anni (salvo l’acquisto di un’altra abitazione entro
un anno) il fisco recupererà la differenza delle imposte ordinarie di
cui al periodo precedente con sopratassa (approfondisci questo argomento).
Tasse e spese per l’acquisto della casa a carico dell’acquirente se vende una società
La vendita è soggetto alla aliquota i.v.a. del 4% – 10% – 20% che va
applicato sull’imponibile con emissione di fattura da parte del
Venditore (oltre a € 388,00 per imposte fisse di registro, ipotecaria e
catastale da pagarsi direttamente al notaio).
Si applica l’i.v.a.
del 4% (oltre € 388,00 per imposte fisse da pagarsi direttamente al
notaio) nei casi di assegnazione di alloggi da cooperativa edilizia,
della nuda proprietà, di usufrutto, oltre ad acquisti da impresa di
costruzione rurali destinati ad uso abitativo del proprietario del
terreno o agli addetti alla coltivazione del terreno.
Salvo in caso di rivendita prima dei 5 anni il fisco recupererà la differenza delle imposte ordinarie più sopratasse (approfondisci questo argomento).
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