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Imposte e Tasse sugli Immobili
I.C.I. (Imposta Comunale Immobili)
L’I.C.I. è una
tassa voluta dal Governo Amato nel 1992, decreto legislativo 504/92,
istituita per garantire una fonte di finanziamento per i Comuni. Deve
essere pagata da tutti i proprietari di fabbricati, eccetto quelli
per la prima casa, aree edificabili e terreni agricoli, nonché
dai titolari di diritti reali di godimento degli immobili, quali:
usufrutto. uso, abitazione, enfiteusi e superfici; dai locatari in
caso di locazione finanziaria (leasing), dai concessionari di aree
demaniali.
L’importo da pagare
viene determinato applicando al valore del fabbricato, dell’area
edificabile o del terreno agricolo, l’aliquota fissata annualmente
dal Comune di appartenenza.
Il pagamento può
essere effettuato negli uffici postali, nelle banche convenzionate,
oppure in quelli dei concessionari della riscossione abilitati.
L’I.C.I. deve essere
versata in due rate, la prima entro il 16 giugno, pari al 50%
dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota
e alle detrazioni dell’anno precedente; la seconda rata a saldo
tra il primo dicembre e il 16 dicembre, si calcola con
l’applicazione e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno in
corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
Esenzione Ici prima casa: i chiarimenti del Ministero
Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
tributo comunale corrisposto dai soggetti che occupano o detengono
locali o aree adibiti a qualsiasi uso, esistenti nel territorio
comunale, in cui è attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani. La tassa è commisurata alla quantità dei rifiuti
prodotti. Sono previste riduzioni per abitazione con unico abitante,
per i residenti all’estero, per l’agricoltore.
Scadenze: annuale (i singoli Comuni solitamente concedono la possibilità di rateizzare l'importo in quattro rate)
I.R.P.E.F (Imposta di Reddito delle Persone Fisiche)
è un imposta di carattere personale e progressiva che colpisce il
reddito complessivo in aliquote progressive a seconda dell’importo
imponibile.
Se un immobile intestato ad una persona fisica è
affittato a terzi, e quindi produce reddito, si ha l’obbligo di
dichiararlo nella dichiarazione dei redditi in quanto contribuisce a
determinare il reddito complessivo della Persona Fisica (IRPEF- Imposta
di Reddito delle Persone Fisiche).
Si paga tramite autotassazione e a scadenze fisse.
Scadenze: 30 giugno saldo oltre il 1° acconto; 30 novembre 2° acconto
I.R.P.E.G. (Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche)
l’oggetto dell’imposta è il reddito complessivo netto, formato da tutti
i redditi della società. L’imposta è personale e proporzionale.
Se un immobile intestato a società produce reddito è soggetto a imposta
(IRPEG – Imposta sul Reddito delle Persone Giuridiche).
Scadenze: 30 giugno saldo oltre il 1° acconto; 30 novembre 2° acconto
I.R.A.P. (imposta regionale attività produttive)
È un’imposta regionale sulle attività produttive nette e sul valore aggiunto effettuato nel territorio della Regione.
È stata istituita nel 1998 dopo la soppressione dell’ILOR – ICIAP –
Tassa concessioni governative partita IVA – contributo servizio
sanitario nazionale, etc.
L’aliquota è del 4,25% sul valore di produzione.
Scadenze: 30 giugno saldo oltre il 1° acconto; 30 novembre 2° acconto
Imposte sull'acquisto della casa
Imposte per successioni e donazioni
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