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Con l’entrata in vigore della Finanziaria 2008 il comparto
dei mutui beneficia dell'introduzione di nuove disposizioni
che mirano alla semplificazione e alla riduzione dei costi per tutti i
consumatori che hanno la necessità di modificare il proprio contratto.
Ecco le modifiche principali racchiuse nel comma 450 dell’articolo 2 della finanziaria
Se la banca concede la rinegoziazione non è più
necessario il notaio e di conseguenza, non ci sono più le spese. Il
testo della legge, infatti, precisa che è possibile “pattuire la
variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata.”
La banca non potrà quindi addebitare nessuna commissione di rinegoziazione, a meno che questa non sia stata espressamente inserita nel contratto originario di mutuo. Attenzione, però,
la banca non è obbligata a concedere la rinegoziazione del mutuo:
questa, infatti, è una facoltà e non un obbligo di legge. L'unico
obbligo di legge, infatti è quello di consentire l'estinzione
anticipata del mutuo.
- NIENTE PENALE DI ESTINZIONE
Chi compra una casa in cantiere o comunque un appartamento nuovo si trova in genere a subentrare nel mutuo
del costruttore, acceso per finanziare lo stato di avanzamento dei
lavori. Spesso e volentieri questo tipo di muti prevede anche delle
garanzie sotto forma di cambiali e l'ipoteca riguarda l'immobile nel
suo complesso e non i singoli appartamenti.
Al momento delle vendita, però, il mutuo viene frazionato, e quindi ogni acquirente è responsabile del pagamento
delle rate solo per la sua casa. Poiché però il mutuo era stato
inizialmente acceso dal costruttore e la legge Bersani riguardava solo i mutui dei privati,
finora le banche avevano continuato ad applicare la penale per
l'estinzione anticipata. Inoltre era stata esclusa la possibilità di
cancellazione semplificata dell'ipoteca perché di fatto questa
riguardava l'intera costruzione, e di conseguenza veniva imposto il
ricorso al notaio. ORA SI CAMBIA: grazie ai
chiarimenti introdotti nella finanziaria, infatti, anche per i mutui
del costruttore si ha diritto all'estinzione senza penale e a ottenere
la cancellazione dell'ipoteca direttamente dalla banca.
Niente spese per chi decide di cambiare banca e
sceglie la surroga: in base al testo, la surrogazione “comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni
stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di
penali o altri oneri di qualsiasi natura.
Non possono quindi essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali. Resta il notaio: per annotare sull'ipoteca il nome del nuovo istituto di credito, infatti, occorre la firma del notaio.
Ovviamente questo atto ha un costo assai più
contenuto rispetto a quello di accensione dell'ipoteca poiché
l'attività del professionista è ridotta al minimo anche perché, come stabilisce l'accordo
tra banche e notai, le banche hanno stabilito che la surroga potrà
avvenire con un "atto unico" che comprende il contratto di mutuo tra la
nuova banca e il cliente, la quietanza di pagamento rilasciata dalla
banca originaria, il consenso alla surroga e l'annotazione della
surroga stessa a margine dell'ipoteca originariamente iscritta. Grazie
a questo si potrà ottenere la definizione della pratica entro un
massimo di 15 giorni.
E’ in finanziaria, MA occorrerà attendere le norme
di attuazione perché diventi operativa la possibilità di chiedere la
sospensione del pagamento per i mutui prima casa quando si è in
difficoltà.
Le disposizioni, contenute nei commi da 475 a 480
dell'articolo 2, riguardano solo i sottoscrittori di contratti di mutuo
riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, e si può chiedere la sospensione
del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso
dell'esecuzione del contratto.
In tal caso, la durata del contratto di mutuo e
quella dell'ipoteca è prorogata di un periodo eguale alla durata della
sospensione. In ogni caso, però, la richiesta di rinvio dei pagamenti
non potrà essere presentata se sono già partite le procedure per il
pignoramento dell'immobile.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo
gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal
contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti
per la rinegoziazione delle condizioni. Per avere questa agevolazione occorre
però dimostrare di essere realmente in condizioni economiche tali da
non poter far fronte al pagamento. La gestione delle richieste sarà
affidata ad un apposito Fondo di solidarietà per i
mutui per l'acquisto della prima casa, ma perché questo diventi
operativo occorre attendere un apposito regolamento di attuazione
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