Le agenzie di affari in mediazione immobiliare - in presenza
dell’ iscrizione nell’ apposita sezione del Ruolo istituito presso la
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989 n. 39 -, sono tra i soggetti destinatari
degli obblighi antiriciclaggio, in base alle disposizioni del D.Lgs 231
/ 2007 (recepimento III Direttiva Antiriciclaggio, che rappresenta il
frutto di un nuovo approccio al problema del contrasto alle basi
economiche della criminalità sia comune che organizzata e del
terrorismo internazionale) e al successivo e recente c.d. “Correttivo
al recepimento III Direttiva normato con il D.Lgs.151 / 2009″ in vigore
dal 4 novembre 2009. Devono quindi anche analizzare comportamenti non
coerenti di clienti e anche arrivare a segnalare eventuali acquisizioni
incoerenti o conto terzi.
Relativamente all’ obbligo di segnalazione di eventuale operazione sospetta,
va ricordato che i presupposti che fanno sorgere l’ obbligo stesso sono
previsti dall’ art. 41 del citato D.Lgs 231 / 2007 il quale dispone che
gli agenti immobiliari, così come gli altri destinatari della
normativa, dovranno segnalare l’ operazione sospetta quando:
“Sanno o sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e addirittura tale obbligo di segnalazione può sorgere anche prima dell’ instaurarsi di una relazione d’ affari”.
Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell’ operazione
o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle
funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e
dell’ attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli
elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ ambito dell’
attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico.
Con decreto del Ministero dell’ Interno da emanare su proposta dell’
U.I.F. (Ufficio Informazione Finanziaria) è prevista l’ emanazione
periodica di specifici Indicatori di anomalia da prendere in
considerazione ai fini della valutazione dell’ operazione come sospetta.
Ai fini del corretto adempimento dell’ obbligo di segnalazione di operazioni sospette gli operatori
dovranno avere riguardo ai principi e alle indicazioni generali
contenute nella normativa e la segnalazione dovrà contenere i dati, le
informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto
con le modalità che saranno indicate con provvedimento emanato dalla
UIF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’ emanando
decreto da parte del ministero degli interni che sarà pubblicato anche
sul sito Internet della UIF: http://www.bancaditalia.it/UIF.
Stesso onere relativo a periodici e specifici indicazioni è previsto a carico delle autorità competenti, in particolare della U.I.F., della Guardia di finanza e della D.I.A., ovvero di fornire indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo, al fine di agevolare l’ adempimento degli obblighi di adeguata verifica, di segnalazione delle operazioni sospette e di formazione del personale
A titolo puramente sintetico ed illustrativo si evidenziare
che l’ acquisizione di immobili da parte di un cliente con estrema
facilità, senza richiesta di adeguate informazioni sulla localizzazione
o lo stato dello stesso, o in paesi in cui il cliente non ha legami
economico - patrimoniali può essere sinonimo di comportamento non
coerente e indicatore di anomalia da usare come ipotesi di analisi
esclusivamente soggettiva al fine di decidere sulla eventuale
segnalazione di operazione sospetta.
Alcune volte però ci potrebbe capitare che si possa osservare anche importi di acquisto / valore dell’ investimento, comunque a vista non coerenti col profilo economico dell’ acquirente e / o vengono conclusi ad un valore molto superiore rispetto al valore di mercato dello stesso.
Anche il ripetuto e frequente ricorso a pagamenti dilazionati al di
sotto della soglia di 12.500 euro a favore di terzi devono indurre gli agenti immobiliari a valutare l’ opportunità di segnalare l’ operazione con eventuale sospetto.
Queste ed altre situazioni sono parte integrante degli indicatori di anomalia relativi all’ attività di agenzia di affari in mediazione immobiliare, previste dalle bozze del prossimo decreto del Ministero dell’ Interno (in attesa di emanazione) in relazione agli obblighi di segnalazione antiriciclaggio.
In materia di operazioni immobiliari, l’ attenzione dei soggetti obbligati deve orientarsi in modo attento su eventuali richieste di investimenti
in immobili per importi incoerenti con il profilo economico -
patrimoniale del cliente e / o in Stati completamente fuori dal raggio
di azione del soggetto, con maggior attenzione da dedicare all’ analisi
se il cliente è persona politicamente esposta.
Particolare attenzione dovrà essere altresì dedicata alla categoria degli indicatori di anomalia connessi all’ identità o all’ atteggiamento del cliente, a quelli connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni e ai relativi ai mezzi di pagamento utilizzati.
A titolo puramente esemplificativo si cerca di dare
significato alla casistica relativa agli indicatori di anomalia
connessi all’ identità del cliente o all’ atteggiamento dello stesso:
Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete
ovvero false con riguardo alla propria identità o quella dell’
eventuale titolare effettivo, allo scopo e alla natura della operazione richiesta, all’ attività esercitata, alla situazione economica e patrimoniale
propria o dell’ eventuale gruppo societario di appartenenza, al potere
di rappresentanza, all’ identità dei delegati alla firma, alla
struttura di proprietà o di controllo societario.
Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti
oppure il cliente, all’ atto di esibire documenti di identità ovvero
alla richiesta di fornire informazioni sull’ operazione, rinuncia ad
eseguirla, oppure mostra un’ inusuale familiarità in tema di adeguata
verifica della clientela e di rilevazione di segnalazione di operazioni sospette.
Il cliente si mostra riluttante a fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l’ esecuzione dell’ operazione
e / o dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’
oggetto o dello scopo dell’ operazione richiesta, suscitando il dubbio
che egli possa agire con finalità illecite per conto di un terzo.
Il cliente richiede prestazioni tese a dissimulare l’ origine illecita di capitali e magari richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo
dove molto spesso le sue controparti operano in Stati diversi dai paesi
terzi con regime equivalente e richiedono le seguenti prestazioni,
senza fornire ragionevoli motivi legati all’ attività esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate.
Frequenti operazioni di acquisto o vendita di beni di valore in nome
o a favore di terzi, quando i rapporti non appaiono giustificati.
A titolo puramente esemplificativo si cerca di dare
significato alla casistica relativa agli indicatori di anomalia
relativi ai mezzi di pagamento utilizzati:
Modalità di regolarizzare la dilazione di pagamento mediante
strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in
assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a
particolari condizioni adeguatamente documentate con ricorso ripetuto
al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all’ oro.
Versamento di un consistente acconto in contanti
e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario
situato in Stati diversi dai paesi terzi con regime equivalente con
utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione
effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale
ovvero di banconote molto logore.
Frequente utilizzo di strumenti di moneta elettronica, specie non
nominativa, per importi complessivamente rilevanti, in assenza di
ragionevoli motivi, magari con richiesta di modificare le modalità di pagamento già convenute, soprattutto se ciò implica il ricorso a mezzi di pagamento non appropriati alle ordinarie prassi di mercato.
Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell’
esposizione di un cliente attraverso il pagamento in un’ unica
soluzione, specie se effettuato per importo rilevante in contanti,
quando era stato concordato in origine un pagamento rateizzato.
Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità
tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di
frazionamento del valore economico dell’ operazione, in assenza di
ragionevoli motivi legati all’ attività esercitata o a particolari
condizioni adeguatamente documentate.
Proposta di regolare i pagamenti mediante mezzi provenienti, a
diverso titolo, da soggetti estranei al rapporto negoziale in assenza
di ragionevoli motivi legati all’ attività esercitata.
A titolo puramente esemplificativo si cerca di dare
significato alla casistica relativa agli indicatori di anomalia
connessi alle modalità di esecuzione delle operazioni:
Richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni
aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico -
patrimoniale o con l’ attività del cliente ovvero con il profilo
economico patrimoniale dell’ eventuale gruppo societario a cui lo
stesso appartiene ovvero richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni
con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto al normale
svolgimento della professione o dell’ attività e con modalità
eccessivamente complesse o involute in rapporto allo scopo dichiarato.
Operazioni che comportano l’ impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate
rispetto al profilo economico - patrimoniale del soggetto che le pone
in essere, che siano richieste da organismi non lucrativi per finalità
non compatibili con quelle dichiarate o comunque proprie dell’ente.
Operazioni, specie se effettuate in contanti,
disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo, specie se tale
indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare
incoerente rispetto all’ attività dichiarata dagli stessi.
Frequente rilascio di deleghe o procure al fine di
evitare contatti diretti con l’ operatore con richiesta di prestazioni
per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi legati
al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a
particolari condizioni adeguatamente documentate magari anche con
ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio
fiscale o professionale, ovvero ad altre forme di domiciliazione di
comodo.
Acquisto di beni di pregio a un prezzo molto superiore al valore di mercato o di stima degli stessi, specie se effettuato per contanti.
Richiesta di concludere l’ operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo ovvero acquisto o vendita
di beni di valore ad un prezzo incoerente rispetto al profilo economico
- finanziario del cliente ovvero acquisto di beni per importi molto
elevati da parte di una società che presenta un capitale sociale
ridotto.
Acquisto o vendita di beni di
valore senza disporre di adeguate informazioni sulle caratteristiche e
sul valore degli stessi, e senza poterle acquisire.
Quindi in generale per il mercato immobiliare si renderà necessario focalizzare gli aspetti relativi a queste esemplificazioni di indicatori di anomalia relative ad ipotesi di operazioni sospette in materia di riciclaggio e / o di finanziamento del terrorismo,
indicatori per i quali comunque ci preme sottolineare che gli stessi
sono volti esclusivamente a ridurre i margini di incertezza connessi
con valutazioni soggettive e hanno lo scopo di contribuire al
contenimento degli oneri e di assicurare il corretto e omogeneo
adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette.
Qualsiasi elencazione di indicatori di anomalia non potrà mai essere esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni. I soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio si devono avvalgono di tali indicatori, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell’ operazione,
in presenza dei quali, sulla base di tutte le altre informazioni
disponibili, effettuano una valutazione complessiva sulla natura dell’ operazione.
Lo scopo degli stessi indicatori è quello di permettere l’ utilizzo della casistica quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un’ operazione possibile sospetta, selezionando gli indicatori in relazione all’ attività concretamente svolta.
La semplice e possibile ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l’ individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario una valutazione concreta specifica.
Gli operatori valuteranno pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell’ operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano egualmente sintomatici di profili di sospetto.
Altre situazioni ancora non coerenti
si possono riscontrare nel frequente e ingiustificato nonché ripetuto
ricorso a contratti con riserva di nomina di contraente e quindi a
favore di terzo, o per persona da nominare o ad intestazioni
fiduciarie, nonché nel rifiuto di fornire indicazioni precise delle
modalità di pagamento del corrispettivo, l’ acquisto o la vendita di un bene immobile
ad un prezzo molto superiore al valore di mercato, o senza disporre di
adeguate informazioni sulla localizzazione e le condizioni relative
allo stesso o richiesta di effettuare investimenti in beni immobili
per importi incoerenti con il profilo economico - patrimoniale del
cliente o del gruppo societario di appartenenza, ovvero in assenza di
qualsivoglia legame con lo Stato in cui si trovano gli immobili, specie
se il cliente è una persona politicamente esposta.
Ancora altre situazioni sempre non coerenti
sono identificabili nel rifiuto o riluttanza di fornire indicazioni
precise delle modalità di pagamento del corrispettivo di un acquisto o una vendita immobiliare, nell’ acquisto o vendita di un bene immobile ad un prezzo molto superiore al valore di mercato dello stesso, nell’ acquisto di un bene immobile
senza disporre di adeguate informazioni sulla localizzazione o lo stato
dello stesso, ovvero sull’ equità delle condizioni contrattuali, nell’ acquisto e successiva vendita di uno o più immobili in uno stretto arco di tempo, ovvero vendita e successivo acquisto, soprattutto se la seconda transazione è effettuata per importi molto differenti rispetto alla transazione iniziale.
Il decreto ministeriale, attualmente all’ attenzione del Csf (Comitato di sicurezza finanziaria), previsto dall’ art. 41, comma 2, lett. c), del dlgs n. 231 / 07, è espressamente rivolto agli operatori non finanziari di cui all’ art. 14 (tra i quali gli agenti di affari in mediazione), precede gli indicatori in relazione alle segnalazioni dei vari soggetti obbligati.
Il Csf, presieduto dal Direttore generale del
Tesoro, è composto da rappresentati del Ministero Affari Esteri, del
Ministero dell’ Interno, del Ministero della Giustizia, della Banca d’
Italia, dell’ Ufficio Italiano dei Cambi, della CONSOB, della Guardia
di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia, dell’ Arma dei
Carabinieri e della Direzione Nazionale Antimafia.
Il Csf ha il compito di monitorare il funzionamento
del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del
terrorismo. Esso si pone come il punto di raccordo fra tutte le
Amministrazioni ed Enti operanti in questo campo ed è dotati di poteri
particolarmente penetranti, fra cui quello di acquisire informazioni in
possesso della Pubblica Amministrazione anche in deroga al segreto d’
ufficio.
Il Csf ha, fino ad ora, operato secondo quattro linee direttrici:
*Protezione del sistema finanziario italiano da un possibile utilizzo da parte di terroristi internazionali per finanziare le loro attività criminali.
*Raccolta di informazioni per promuovere il congelamento dei beni di soggetti operanti in Italia.
*Introduzione delle norme necessarie a rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo,
con l’ emanazione di un Regolamento per la definizione delle procedure
per i contributi alle liste UE e di un Regolamento per risolvere i casi
di omonimia.
*Mantenimento di stretti contatti con gli omologhi enti di coordinamento esistenti negli altri paesi, soprattutto gli Stati Uniti e gli altri paesi del Gruppo dei sette e dell’ Unione Europea, per assicurare la necessaria cooperazione internazionale.
Come ultimo argomento, non certamente per importanza, si rende
necessario una precisazione o meglio la definizione delle regole di
dilazione dei pagamenti non tracciati e non tracciabili, tipo quelli
che usano come mezzo di pagamento, il denaro contante
e / o titoli al portatore, e quindi si può precisare che tale forma di
pagamento è ammessa anche in contanti fino ad eguagliare o superare la
soglia minima dei 12.500 euro attraverso il cumulo di più rate a condizione che il frazionamento non sia artificioso.
Infatti la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di una ordinaria dilazione di pagamento
che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. Ciascun versamento
dovrà però essere inferiore alla soglia minima di 12.500 euro.
Secondo il pare del M.E.F. con la nota del 12 / 06
/ 2008 si chiarisce che nel caso di più trasferimenti singolarmente di
importo inferiore a 12.500 euro, ma complessivamente di ammontare
superiore, sfuggono al divieto perché tra loro non cumulatili, quelli
relativi a distinte ed autonome operazioni, ovvero alla medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all’ operazione stessa e / o è conseguenza di preventivo accordo fra le parti.
Secondo il parere n. 1504 / 95 del Consiglio di Stato (richiamato
dal MEF il 12 / 06 / 2008 ) è potere discrezionale dell’
Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato
invece realizzato con lo scopo di eludere il divieto imposto dalla
disposizione.
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